Nuova Etichettatura Ambientale Vini – Cosa Sapere per Evitare Sanzioni
Si volta anno e si volta pagina… anzi, etichetta.
Dal primo gennaio 2022 anche i produttori di vino avranno l’obbligo di far uscire i nuovi lotti con etichetta o retroetichetta a norma di legge.
La noia chiaramente è individuare quanto richiede la direttiva e indicarlo in etichetta. Il lato positivo è che la modifica sarà una tantum (salvo modifica dei materiali di imballaggio ed etichettatura utilizzati per il proprio vino) e non è richiesta per i vini già prodotti ed imbottigliati già messi in commercio. Ovvero sarà possibile commercializzare fino all’esaurimento delle scorte tutti gli imballaggi privi dei nuovi requisiti già immessi in commercio o già provvisti di etichettatura.
Ecco le modifiche e le novità che dovranno esser apportate.
Tutto ha inizio con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) che ha, apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D.L.vo 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
La norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.
Il decreto Milleproroghe aveva previsto la sospensione di questo obbligo che avrebbe dovuto entrare in vigore molto prima. Tuttavia gli effetti sospensori sono ora giunti al termine la sospensione (fino al 31 dicembre 2021).
Riassumendo e semplificando quindi l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà esser eseguita secondo quando stabilito dalle normative e linee guida UNI.
In seconda battuta come detto, viene introdotto l’obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Attenzione: talvolta non è sufficiente interpretare la natura del materiale che si utilizza ma bisogna attenersi a specifiche diciture. Un generico plastica o carta talvolta non sarà sufficiente.
La direttiva stabilisce inoltre che gli imballaggi debbano esser marchiati con apposito simbolo che guidi il consumatore verso un facile smaltimento e riciclo dei materiali.
A partire dal 1°gennaio 2022 la normativa impone ai produttori, sia quelli destinati alle aziende, sia quelli per il consumatore finale, di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale come indicato dalle tabelle messe a disposizione in questo link dalla Decisione 97/129/CE, in accordo al secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006.
Solo su quelli destinati ai consumatori finali dovranno essere presenti anche le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio.
Sono previste sanzioni per chi non rispetta i nuovi requisiti sull’etichettatura ambientale dei vini?
Certo che si chiaramente. L’articolo 261, comma 3 del D.L.vo 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.
Quindi, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni che si riavvalgono anche su chi in buona fede sbaglia etichettamento o diciture sulle sigle corrette per l’indicazione del materiale, rivolgiti a Civinization il cui reparto legale e grafico sapranno aiutarti nella realizzazione di etichette per il vino a norma di legge.